LA BUSTA PAGA DEI METALMECCANICI
LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 4
OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI A MEZZO DI PROSPETTI PAGA
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1953, n. 21
Art.1 E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare all’atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione nonché distintamente le singole trattenute. Tale prospetto di paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro e di chi ne fa le veci.Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.
Art.2 Le singole annotazioni sul prospetto paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Art.3 Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
Art.4 La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica: 1. alle amministrazioni dello Stato ed alle relative aziende autonome; 2. alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni; 3. alle aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3.000; 4. ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Art.5 - (così modificato dall’art. 10 D. Lgs. n. 758/94 a decorrere dal 26 aprile 1995): Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300 mila.
Art.6 La vigilanza per l’applicazione della presente legge è esercitata dall’ ispettorato del lavoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
FIOMFirenze marzo 2001
LA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
Elementi collettivi
origine
note
Minimo Retributivo
CCNL
Elemento che congloba, con il CCNL 8 giugno 1999, la PAGA BASE in relazione alla qualifica/categoria di inquadramento prevista dal CCNL e la ex INDENNITA’ DI CONTINGENZA, definita da Accordi Interconfederali, il cui valore è congelato al 01/11/1991
E D R (Elemento Distinto della Retribuzione)
A.I. 31 luglio 1992
a cessazione del sistema di indicizzazione dei salari (indennità di contingenza)
I V C (Indennità di Vacanza Contrattuale)
A.I. 23 luglio 1993
Indennità a copertura di parte dell’inflazione programmata in caso di mancato rinnovo del CCNL.
Premio di Produzione (Superminimo Collettivo)
o indennità sostitutiva
CCNL /
Contratti aziendali
o territoriali
art. 9, Disc. Gen. sez. Terza
Scatti di anzianità
CCNL
art.16 D.S. Parte Prima
art. 5 D.S. Parte Seconda
art. 9 D.S. Parte Terza
Elemento retributivo e Indennità di Funzione Quadri
CCNL
per la 7^ categoria: € 59.39
e c.d. 7^ Quadri: € 98.13
Indennità di alta montagna
e di sottosuolo
CCNL
art. 12, D.G. sez. Terza
Indennità per disagiata sede
CCNL
art. 13, D.G. sez. Terza
Elementi individuali
origine
Superminimo individuale /
Ad personam
accordi individuali
generalmente riassorbibili, salvo espressa previsione contraria
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
BASE IMPONIBILE:
La determinazione del reddito da lavoro ai fini contributivi è regolata dall’ art.12 della Legge 30/04/1969 n. 153 così come modificata dall’ art.6 del D. L.vo 314/97.
ARROTONDAMENTO:
L’ imponibile previdenziale è arrotondato all’€uro superiore o inferiore se superiore o inferiore a 50 centesimi.
MISURA DELLA CONTRIBUZIONE:
FPLD= Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 8.89%
CIGS= (solo nelle aziende > 15 dipendenti) 0.30%
ovvero: nelle aziende industriali fino a 15 dipendenti: 8.89%
nelle aziende industriali oltre 15 dipendenti: 9.19%
per gli apprendisti la quota di contribuzione e’ pari al 5,54%
o L’ aliquota dell’ 8,89% per il FPLD si applica alla quota imponibile non superiore a € 36.093,00 annui e 3.008,00 mensili. Sulla quota eccedente l’ aliquota a carico del dipendente aumenta di un punto percentuale.
o Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2002, per i nuovi iscritti dal 1.1.1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo, è pari a € 78.507,00 oltre il quale non è dovuta la contribuzione al fondo pensioni, compresa l’ aliquota aggiuntiva dell’ 1% a carico del lavoratore.
o Minimali di retribuzione per il 2002: Impiegati e Operai € 37,31 giornaliero e € 5,60 orario.
LA DECONTRIBUZIONE (L. 135/97)
Sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, nonché della retribuzione pensionabile, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’ andamento economico dell’ impresa e dei suoi risultati.
Limiti: 3% dal 1/1/2000.
Contribuzione: Le suddette erogazioni, nei limiti percentuali previsti, sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro a favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al D. Lvo 124/93. Se a tale finalità sono destinate solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.
Obblighi:
· I contratti da cui derivano i premi variabili da porre a decontribuzione devono essere depositati presso la Direzione Provinciale dell’ Impiego entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell’ associazione alla quale egli aderisce.
· La decontribuzione non si applica nel caso in cui ai dipendenti siano stati applicati trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal CCNL.
Sanzioni: I contributi evasi, le sanzioni civili ed amministrative e quelle penali, ove il fatto costituisca reato, sono a carico del datore di lavoro per indebito beneficio del regime di decontribuzione.
Determinazione dell’ ammontare massimo: L’ ammontare massimo del premio variabile posto a decontribuzione si determina in rapporto all’ ammontare della retribuzione collettiva e individuale percepita nell’ anno solare di riferimento (1 gennaio-31 dicembre). Ovviamente in caso di erogazione del premio variabile in corso d’ anno il calcolo sarà riferito alla retribuzione presunta salvo conguaglio finale.
Formula per calcolo: X = (R+E) X = PDR da decontribuire
34.33 R = Retribuzione Imponibile
E = PDR
L’ I. R. P E. F.
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
ANNUA
sul reddito percepito nel periodo di imposta,
mensilmente si paga un acconto sul reddito presunto
PERSONALE
non riguarda i singoli redditi autonomamente considerati, ma il reddito complessivo del soggetto
PROGRESSIVA
in base a scaglioni di reddito con aliquote crescenti determinati per legge
L’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
L’ art. 50 del D.L.vo 15/12/1997, n.446 istituisce l’addizionale regionale all’ IRPEF nella misura fissata dalle singole regioni tra lo 0,90% e l’1,40%, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui l’ addizionale si riferisce.
Tale addizionale:
· non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo;
· si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’ IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’ IRPEF stessa;
· non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;
· è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF al netto delle detrazioni per essa riconosciute
· è fissata e versata alla Regione nella quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale;
· è trattenuta dai sostituti di imposta solo all’ atto dell’ effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto;
· è indicata nella certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali;
· deve essere determinata dal soggetto che eventualmente presta l’ assistenza fiscale;
· è soggetta a tutte le disposizioni IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l’ accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni.
· IL RELATIVO IMPORTO E’ TRATTENUTO IN UN NUMERO MASSIMO DI UNDICI RATE nel periodo di imposta successivo, salvo conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.
L’ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE IRPEF
L’ addizionale comunale e provinciale è stata istituita dal D. Lvo 360/98.
L’ addizionale è deliberata dai comuni nel limite massimo dello 0,50%.
Per le modalità di determinazione e per l’ effettuazione delle relative trattenute si applicano le disposizioni previste per l’ addizionale regionale.
LE DETRAZIONI DI IMPOSTA
DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE (PRODUZIONE E REDDITO)
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’ imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, graduata secondo 22 scaglioni, in relazione all’ ammontare del reddito complessivo di lavoro dipendente. Tali detrazioni vanno rapportate al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
L’ anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili.
Nel numero dei giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno invece sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sottoforma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive. Nessuna riduzione va effettuata, inoltre, in caso di particolari modalità di articolazione dell’ orario di lavoro, quali il part-time verticale od orizzontale, o in presenza di giornata di sciopero. Per i contratti a tempo determinato vanno sottratti i giorni per i quali non compete il diritto alla retribuzione.
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
1) PER CONIUGE A CARICO
Per il coniuge a carico spetta una specifica detrazione a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.
L’ importo è graduato in relazione al reddito complessivo (e non al reddito imponibile) del contribuente.
2) PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO
Competono per:
- ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;- per ogni altra persona indicata nell’ art.433 del C.C., che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’ Autorità giudiziaria.
L’ importo previsto deve essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’ effettivo onere sostenuto.
La circolare n.3/E/98 del Ministero delle Finanze esplicita che i soggetti che possono dare diritto alla detrazione sono:
il coniuge se separato o divorziato;
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Nel caso di detrazione per i figli viene superato il precedente criterio che limitava l’ erogazione solo per i figli minori o permanentemente inabili al lavoro o di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Inoltre la detrazione per i figli compete anche durante il periodo il servizio militare di leva.
3) PER I FIGLI IN CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE
In caso di mancanza del coniuge al primo figlio si applica la detrazione per coniuge a carico, mentre per gli altri figli la detrazione ordinaria. Questa disposizione si applica:
· se l’ altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
· se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)
L’ ANF è stato introdotto dalla L.153/88, con decorrenza 1.1.88 in sostituzione degli assegni familiari.
L’ ammontare dell’ assegno, unico per l’ intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare ed al relativo reddito complessivo. La prestazione è quindi prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
L’ individuazione dei componenti il nucleo familiare, che possono essere anche non conviventi, va fatta con riferimento al richiedente l’ assegno.
Composizione del nucleo familiare (Circ. INPS n.12/90):
Soggetti
Nucleo familiare
Richiedente
SI
Coniuge
SI
NO
se legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia
Figli ed equiparati (art.38, DPR 818/57) (*) minorenni e maggiorenni inabili(**)
SI
NO
se coniugati
Figli ed equiparati maggiorenni
NO
Genitori equiparati e altri ascendenti
NO
Familiari all’ estero di cittadino straniero
SI
se residenti in Stati membri U.E. e in Stati esteri convenzionati
NO
se residenti in Stati extra U.E. e non convenzionati
(*) Sono equiparati ai figli legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’ altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
(**) Qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’ assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Reddito del nucleo familiare : é costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’ assegno e degli altri soggetti componenti il nucleo:
Da considerare (*)
Da escludere
· i redditi assoggettabili ad IRPEF compresi quelli a tassazione separata
· i redditi prodotti all’ estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati a IRPEF
· i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (**)
· il reddito dell’ abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria
· indennità di trasferta nei limiti esenti IRPEF
· TFR e relative anticipazioni
· le rendite vitalizie INAIL
· le pensioni di guerra
· le indennità di accompagnamento
· l’ ANF e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge
· CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione (***)
· indennità di comunicazione per sordi prelinguali
· indennità per ciechi parziali
(*) I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
(**) Il limite è riferito al nucleo familiare nel suo complesso. Tra i redditi da considerare: pensioni sociali e ai ciechi, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi pronostici.
(***) Nel caso in cui l’ esclusione dal reddito complessivo del lavoratore degli emolumenti in questione comporti una riduzione del reddito da lavoro dipendente tale da impedire il riconoscimento del diritto all’ ANF, i predetti emolumenti saranno conteggiati per motivi di equità nel reddito dell’ anno di percezione alla stregua di ogni altro emolumento corrente.
L’ ATTESTAZIONE DEL REDDITO È RESA DAL LAVORATORE MEDIANTE L’ UTILIZZO DEL MOD. ANF/DIP.
L’ ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente di tutto il nucleo risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Il reddito familiare da dichiarare è quello conseguito nell’ anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno. Detto reddito ha valore per il periodo 1 luglio - 30 giugno dell’ anno successivo e può variare solo se entra o esce dal nucleo familiare un componente fruitore di reddito.
La determinazione e la rideterminazione dell’ ammontare dell’ assegno è effettuata d’ufficio dal datore di lavoro.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
art. 2120 CODICE CIVILE –
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatori di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota parti e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
art. 2110 CODICE CIVILE –
INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO
In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (2111; att. 98; Cost. 38).
Nei casi indicati dal comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.
ELEMENTI ESCLUSI DAL CCNL
· STRAORDINARI dal 5 luglio 1994
· TRASFERTE
· GRATIFICA NATALIZIA E LA TREDICESIMA MENSILITÀ
per gli anni 1999 e 2000 Nicola Todde RSU Fiom Ferrari
domenica 3 febbraio 2008
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